Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, di attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, ha previsto l'istituzione del registro dei revisori contabili presso il Ministero di grazia e giustizia, stabilendo che l'iscrizione in tale registro è subordinata al superamento di un apposito esame sostenuto dopo aver conseguito un diploma di laurea o un diploma universitario, al termine di un tirocinio triennale.
      L'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 88 del 1992 precisa che sono esonerati da tale esame coloro che hanno già superato un esame di Stato per l'esercizio della libera professione.
      A seguito di quanto disposto dallo stesso decreto legislativo n. 88 del 1992, la legge 13 maggio 1997, n. 132, concernente nuove norme in materia di revisori contabili, ha indetto la prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, disponendo, all'articolo 2, comma 1: «Per l'ammissione alla prima sessione di esami (...) è necessario: a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea o un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali rilasciati al compimento di un ciclo di studio della durata minima di tre anni, ovvero essere iscritti all'albo dei ragionieri e periti commerciali» e ulteriormente disponendo, all'articolo 6, comma 2: «Sono esonerati dall'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere

 

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iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali».
      In tale modo, la data di entrata in vigore della legge n. 132 del 1997 (coincidente con il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 21 maggio 1997) ha assunto la funzione di vera e propria barriera temporale tra coloro che devono sostenere l'esame in base alle nuove regole e coloro che ne sono stati esonerati poiché in possesso di diritti acquisiti.
      Dalla formulazione della legge non risulta, però, che siano esonerati dall'esame anche coloro che, pur non avendo ancora positivamente sostenuto l'esame di abilitazione per l'iscrizione all'albo professionale, avessero comunque, alla data di entrata in vigore della stessa legge, acquisito il diritto a sostenerlo per aver già completato il periodo di tirocinio. L'iniqua conseguenza è di aver posto molti ragionieri e periti commerciali iscrittisi all'albo professionale successivamente a tale data (ma in forza dell'esistenza del diritto a sostenere l'esame di Stato maturato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 132 del 1997) nell'impossibilità di iscriversi nel registro dei revisori contabili.
      In considerazione del fatto che il diritto a essere iscritto all'albo professionale ha una formazione complessa e matura al termine di un periodo di tirocinio con il sostenimento di un esame che deve avere esito positivo, e tenuto conto altresì che tali ragionieri e periti commerciali hanno superato un esame di Stato sulle materie contemplate dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 1992 e speculari a quelle previste per il sostenimento dell'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, appare doveroso porre rimedio alla situazione di difficoltà e di evidente disparità che si è venuta a creare, mediante l'inserimento, al comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 132 del 1997, di un ulteriore periodo che ha il fine di chiarire quali siano i requisiti per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili e quindi permettere tale iscrizione anche a quanti si trovassero nello stato di fatto evidenziato.
      Inoltre molti dei ragionieri commercialisti, iscrittisi all'albo professionale dopo il 13 maggio 1997, hanno successivamente conseguito il diploma di laurea o il diploma universitario o di una scuola diretta a fini speciali e quindi sono in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 88 del 1992, ma, poiché alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1998, n. 93, recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile, avevano già completato il periodo di tirocinio triennale presso un revisore contabile, per ottenere l'iscrizione nel registro dei revisori contabili sarebbero ingiustamente costretti a ripetere il tirocinio triennale.
      Si deve altresì tenere presente che i requisiti per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, previsti dal citato decreto legislativo n. 88 del 1992, sono ritenuti dal medesimo decreto indispensabili per la tutela dei terzi e non certamente degli iscritti agli albi professionali, a nulla quindi rilevando a tale fine la successione temporale secondo cui tali requisiti siano conseguiti, ma unicamente importando l'effettiva sussistenza degli stessi in capo ai soggetti.
      Inoltre è da tenere in debita considerazione che dalla data di entrata in vigore del citato regolamento istitutivo del registro dei revisori contabili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, il requisito per l'iscrizione in tale registro e, conseguentemente, il requisito per iniziare la pratica presso un revisore contabile è il possesso di un diploma di laurea o di un diploma universitario o di una scuola diretta a fini speciali.
      Si rende quindi indispensabile sanare questa situazione prevedendo che le disposizioni del menzionato regolamento siano adeguate al fine di garantire a tutti coloro in possesso dei prescritti requisiti il diritto all'iscrizione nel registro dei revisori contabili.
 

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